Carattere patrimoniale della prestazione

Art. 1174 del Codice Civile


La prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del creditore.

Struttura gerarchica per l'articolo 1174 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni
  3. TITOLO I - Delle obbligazioni in generale
  4. Capo I - Disposizioni preliminari
  5. Art. 1174
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