Obbligazione di custodire

Art. 1177 del Codice Civile


L'obbligazione di consegnare una cosa determinata include quella di custodirla fino alla consegna.

Struttura gerarchica per l'articolo 1177 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni
  3. TITOLO I - Delle obbligazioni in generale
  4. Capo II - Dell’adempimento delle obbligazioni
  5. Sezione I - Dell’adempimento in generale
  6. Art. 1177
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