Liberazione dalle garanzie

Art. 1200 del Codice Civile


Il creditore che ha ricevuto il pagamento deve consentire la liberazione dei beni dalle garanzie reali date per il credito e da ogni altro vincolo che comunque ne limiti la disponibilità.

Struttura gerarchica per l'articolo 1200 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni
  3. TITOLO I - Delle obbligazioni in generale
  4. Capo II - Dell’adempimento delle obbligazioni
  5. Sezione I - Dell’adempimento in generale
  6. Art. 1200
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