Spese

Art. 1215 del Codice Civile


Quando l'offerta reale e il deposito sono validi, le spese occorse sono a carico del creditore.

Struttura gerarchica per l'articolo 1215 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni
  3. TITOLO I - Delle obbligazioni in generale
  4. Capo II - Dell’adempimento delle obbligazioni
  5. Sezione III - Della mora del creditore
  6. Art. 1215
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