Inadempimento di obbligazioni negative

Art. 1222 del Codice Civile


Le disposizioni sulla mora non si applicano alle obbligazioni di non fare; ogni fatto compiuto in violazione di queste costituisce di per sé inadempimento.

Struttura gerarchica per l'articolo 1222 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni
  3. TITOLO I - Delle obbligazioni in generale
  4. Capo III - Dell’inadempimento delle obbligazioni
  5. Art. 1222
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