Valutazione equitativa del danno

Art. 1226 del Codice Civile


Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa.

Struttura gerarchica per l'articolo 1226 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni
  3. TITOLO I - Delle obbligazioni in generale
  4. Capo III - Dell’inadempimento delle obbligazioni
  5. Art. 1226
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