La restituzione volontaria del titolo originale del credito, fatta dal creditore al debitore, costituisce prova della liberazione anche rispetto ai condebitori in solido.
Se il titolo del credito è in forma pubblica, la consegna volontaria della copia spedita in forma esecutiva fa presumere la liberazione, salva la prova contraria.
Struttura gerarchica per l'articolo 1237 del Codice Civile:Contatta il Notaio Gratis
Fai un PREVENTIVO