Rinunzia alle garanzie

Art. 1238 del Codice Civile


La rinunzia alle garanzie dell'obbligazione non fa presumere la remissione del debito.

Struttura gerarchica per l'articolo 1238 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni
  3. TITOLO I - Delle obbligazioni in generale
  4. Capo IV - Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento
  5. Sezione II - Della remissione
  6. Art. 1238
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