La compensazione estingue i due debiti dal giorno della loro coesistenza. Il giudice non può rilevarla d'ufficio.
La prescrizione non impedisce la compensazione, se non era compiuta quando si è verificata la coesistenza dei due debiti.
Struttura gerarchica per l'articolo 1242 del Codice Civile:Contatta il Notaio Gratis
Fai un PREVENTIVO