Azione del pubblico ministero

Art. 125 del Codice Civile


L'azione di nullità non può essere promossa dal pubblico ministero dopo la morte di uno dei coniugi.

Struttura gerarchica per l'articolo 125 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO PRIMO - Delle persone e della famiglia
  3. TITOLO VI - Del matrimonio
  4. Capo III - Del matrimonio celebrato davanti all’ufficiale di stato civile
  5. Sezione VI - Della nullità del matrimonio
  6. Art. 125
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