Subingresso del creditore nei diritti del debitore

Art. 1259 del Codice Civile


Se la prestazione che ha per oggetto una cosa determinata è divenuta impossibile, in tutto o in parte, il creditore subentra nei diritti spettanti al debitore in dipendenza del fatto che ha causato l'impossibilità, e può esigere dal debitore la prestazione di quanto questi abbia conseguito a titolo di risarcimento.

Struttura gerarchica per l'articolo 1259 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni
  3. TITOLO I - Delle obbligazioni in generale
  4. Capo IV - Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento
  5. Sezione V - Dell’impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore
  6. Art. 1259
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