Intrasmissibilità dell'azione

Art. 127 del Codice Civile


L'azione per impugnare il matrimonio non si trasmette agli eredi se non quando il giudizio è già pendente alla morte dell'attore.

Struttura gerarchica per l'articolo 127 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO PRIMO - Delle persone e della famiglia
  3. TITOLO VI - Del matrimonio
  4. Capo III - Del matrimonio celebrato davanti all’ufficiale di stato civile
  5. Sezione VI - Della nullità del matrimonio
  6. Art. 127
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