Clausola di pagamento effettivo in monete non aventi corso legale

Art. 1279 del Codice Civile


La disposizione dell'articolo precedente non si applica, se la moneta non avente corso legale nello Stato è indicata con la clausola «effettivo» o altra equivalente, salvo che alla scadenza dell'obbligazione non sia possibile procurarsi tale moneta.

Struttura gerarchica per l'articolo 1279 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni
  3. TITOLO I - Delle obbligazioni in generale
  4. Capo VII - Di alcune specie di obbligazioni
  5. Sezione I - Delle obbligazioni pecuniarie
  6. Art. 1279
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