Obbligazione alternativa

Art. 1285 del Codice Civile


Il debitore di un'obbligazione alternativa si libera eseguendo una delle due prestazioni dedotte in obbligazione, ma non può costringere il creditore a ricevere parte dell'una e parte dell'altra.

Struttura gerarchica per l'articolo 1285 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni
  3. TITOLO I - Delle obbligazioni in generale
  4. Capo VII - Di alcune specie di obbligazioni
  5. Sezione II - Delle obbligazioni alternative
  6. Art. 1285
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