Scelta del creditore per il pagamento

Art. 1296 del Codice Civile


Il debitore ha la scelta di pagare all'uno o all'altro dei creditori in solido, quando non è stato prevenuto da uno di essi con domanda giudiziale.

Struttura gerarchica per l'articolo 1296 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni
  3. TITOLO I - Delle obbligazioni in generale
  4. Capo VII - Di alcune specie di obbligazioni
  5. Sezione III - Delle obbligazioni in solido
  6. Art. 1296
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