Confusione

Art. 1303 del Codice Civile


Se nella medesima persona si riuniscono le qualità di creditore e di debitore in solido, l'obbligazione degli altri debitori si estingue per la parte di quel condebitore.

Se nella medesima persona si riuniscono le qualità di debitore e di creditore in solido, l'obbligazione si estingue per la parte di questo.

Struttura gerarchica per l'articolo 1303 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni
  3. TITOLO I - Delle obbligazioni in generale
  4. Capo VII - Di alcune specie di obbligazioni
  5. Sezione III - Delle obbligazioni in solido
  6. Art. 1303
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