La costituzione in mora di uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri, salvo il disposto dell'art. 1310.
La costituzione in mora del debitore da parte di uno dei creditori in solido giova agli altri.
Struttura gerarchica per l'articolo 1308 del Codice Civile:Contatta il Notaio Gratis
Fai un PREVENTIVO