Diritto di esigere l'intero

Art. 1319 del Codice Civile


Ciascuno dei creditori può esigere l'esecuzione dell'intera prestazione indivisibile. Tuttavia l'erede del creditore, che agisce per il soddisfacimento dell'intero credito, deve dare cauzione a garanzia dei coeredi.

Struttura gerarchica per l'articolo 1319 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni
  3. TITOLO I - Delle obbligazioni in generale
  4. Capo VII - Di alcune specie di obbligazioni
  5. Sezione IV - Delle obbligazioni divisibili e indivisibili
  6. Art. 1319
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