Motivo illecito

Art. 1345 del Codice Civile


Il contratto è illecito quando le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe.

Struttura gerarchica per l'articolo 1345 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni
  3. TITOLO II - Dei contratti in generale
  4. Capo II - Dei requisiti del contratto
  5. Sezione II - Della causa del contratto
  6. Art. 1345
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