Forme convenzionali

Art. 1352 del Codice Civile


Se le parti hanno convenuto per iscritto di adottare una determinata forma per la futura conclusione di un contratto, si presume che la forma sia stata voluta per la validità di questo.

Struttura gerarchica per l'articolo 1352 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni
  3. TITOLO II - Dei contratti in generale
  4. Capo II - Dei requisiti del contratto
  5. Sezione IV - Della forma del contratto
  6. Art. 1352
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