Comportamento delle parti nello stato di pendenza

Art. 1358 del Codice Civile


Colui che si è obbligato o che ha alienato un diritto sotto condizione sospensiva, ovvero lo ha acquistato sotto condizione risolutiva, deve, in pendenza della condizione, comportarsi secondo buona fede per conservare integre le ragioni dell'altra parte.

Struttura gerarchica per l'articolo 1358 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni
  3. TITOLO II - Dei contratti in generale
  4. Capo III - Della condizione nel contratto
  5. Art. 1358
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