Trasferimento di una massa di cose

Art. 1377 del Codice Civile


Quando oggetto del trasferimento è una determinata massa di cose, anche se omogenee, si applica la disposizione dell'articolo precedente, ancorché, per determinati effetti, le cose debbano essere numerate, pesate o misurate.

Struttura gerarchica per l'articolo 1377 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni
  3. TITOLO II - Dei contratti in generale
  4. Capo V - Degli effetti del contratto
  5. Sezione I - Disposizioni generali
  6. Art. 1377
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