Trasferimento di cosa determinata solo nel genere

Art. 1378 del Codice Civile


Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento di cose determinate solo nel genere, la proprietà si trasmette con l'individuazione fatta d'accordo tra le parti o nei modi da esse stabiliti. Trattandosi di cose che devono essere trasportate da un luogo a un altro, l'individuazione avviene anche mediante la consegna al vettore o allo spedizioniere.

Struttura gerarchica per l'articolo 1378 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni
  3. TITOLO II - Dei contratti in generale
  4. Capo V - Degli effetti del contratto
  5. Sezione I - Disposizioni generali
  6. Art. 1378
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