Effetti della clausola penale

Art. 1382 del Codice Civile


La clausola, con cui si conviene che, in caso d'inadempimento o di ritardo nell'adempimento, uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione, ha l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore.

La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno.

Struttura gerarchica per l'articolo 1382 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni
  3. TITOLO II - Dei contratti in generale
  4. Capo V - Degli effetti del contratto
  5. Sezione II - Della clausola penale e della caparra
  6. Art. 1382
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