Vizi della volontà

Art. 1390 del Codice Civile


Il contratto è annullabile se è viziata la volontà del rappresentante. Quando però il vizio riguarda elementi predeterminati dal rappresentato, il contratto è annullabile solo se era viziata la volontà di questo.

Struttura gerarchica per l'articolo 1390 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni
  3. TITOLO II - Dei contratti in generale
  4. Capo VI - Della rappresentanza
  5. Art. 1390
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