Atto costitutivo

Art. 14 del Codice Civile


Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico.

La fondazione può essere disposta anche con testamento.

Struttura gerarchica per l'articolo 14 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO PRIMO - Delle persone e della famiglia
  3. TITOLO II - Delle persone giuridiche
  4. Capo II - Delle associazioni e delle fondazioni
  5. Art. 14
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