Riserva di nomina del contraente

Art. 1401 del Codice Civile


Nel momento della conclusione del contratto una parte può riservarsi la facoltà di nominare successivamente la persona che deve acquistare i diritti e assumere gli obblighi nascenti dal contratto stesso.

Struttura gerarchica per l'articolo 1401 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni
  3. TITOLO II - Dei contratti in generale
  4. Capo VII - Del contratto per persona da nominare
  5. Art. 1401
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