Rapporti fra contraente ceduto e cessionario

Art. 1409 del Codice Civile


Il contraente ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni derivanti dal contratto, ma non quelle fondate su altri rapporti col cedente, salvo che ne abbia fatto espressa riserva al momento in cui ha consentito alla sostituzione.

Struttura gerarchica per l'articolo 1409 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni
  3. TITOLO II - Dei contratti in generale
  4. Capo VIII - Della cessione del contratto
  5. Art. 1409
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