Eccezioni opponibili dal promittente al terzo

Art. 1413 del Codice Civile


Il promittente può opporre al terzo le eccezioni fondate sul contratto dal quale il terzo deriva il suo diritto, ma non quelle fondate su altri rapporti tra promittente e stipulante.

Struttura gerarchica per l'articolo 1413 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni
  3. TITOLO II - Dei contratti in generale
  4. Capo IX - Del contratto a favore di terzi
  5. Art. 1413
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