Imprescrittibilità dell'azione di nullità

Art. 1422 del Codice Civile


L'azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione, salvi gli effetti dell'usucapione e della prescrizione delle azioni di ripetizione.

Struttura gerarchica per l'articolo 1422 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni
  3. TITOLO II - Dei contratti in generale
  4. Capo XI - Della nullità del contratto
  5. Art. 1422
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