Errore riconoscibile

Art. 1431 del Codice Civile


L'errore si considera riconoscibile quando, in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto ovvero alla qualità dei contraenti, una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo.

Struttura gerarchica per l'articolo 1431 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni
  3. TITOLO II - Dei contratti in generale
  4. Capo XII - Dell’annullabilità del contratto
  5. Sezione II - Dei vizi del consenso
  6. Art. 1431
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