Ripetizione contro il contraente incapace

Art. 1443 del Codice Civile


Se il contratto è annullato per incapacità di uno dei contraenti, questi non è tenuto a restituire all'altro la prestazione ricevuta se non nei limiti in cui è stata rivolta a suo vantaggio.

Struttura gerarchica per l'articolo 1443 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni
  3. TITOLO II - Dei contratti in generale
  4. Capo XII - Dell’annullabilità del contratto
  5. Sezione III - Dell’azione di annullamento
  6. Art. 1443
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