Annullabilità nel contratto plurilaterale

Art. 1446 del Codice Civile


Nei contratti indicati dall'art. 1420 l'annullabilità che riguarda il vincolo di una sola delle parti non importa annullamento del contratto, salvo che la partecipazione di questa debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.

Struttura gerarchica per l'articolo 1446 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni
  3. TITOLO II - Dei contratti in generale
  4. Capo XII - Dell’annullabilità del contratto
  5. Sezione III - Dell’azione di annullamento
  6. Art. 1446
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