Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni

Art. 1462 del Codice Civile


La clausola con cui si stabilisce che una delle parti non può opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta, non ha effetto per le eccezioni di nullità, di annullabilità e di rescissione del contratto.

Nei casi in cui la clausola è efficace, il giudice, se riconosce che concorrono gravi motivi, può tuttavia sospendere la condanna, imponendo, se del caso, una cauzione.

Struttura gerarchica per l'articolo 1462 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni
  3. TITOLO II - Dei contratti in generale
  4. Capo XIV - Della risoluzione del contratto
  5. Sezione I - Della risoluzione per inadempimento
  6. Art. 1462
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