Impossibilità nel contratto plurilaterale

Art. 1466 del Codice Civile


Nei contratti indicati dall'art. 1420 l'impossibilità della prestazione di una delle parti non importa scioglimento del contratto rispetto alle altre, salvo che la prestazione mancata debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.

Struttura gerarchica per l'articolo 1466 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni
  3. TITOLO II - Dei contratti in generale
  4. Capo XIV - Della risoluzione del contratto
  5. Sezione II - Dell’impossibilità sopravvenuta
  6. Art. 1466
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