Spese della vendita

Art. 1475 del Codice Civile


Le spese del contratto di vendita e le altre accessorie sono a carico del compratore, se non è stato pattuito diversamente.

Struttura gerarchica per l'articolo 1475 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni
  3. TITOLO III - Dei singoli contratti
  4. Capo I - Della vendita
  5. Sezione I - Disposizioni generali
  6. Art. 1475
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