Evizione parziale

Art. 1484 del Codice Civile


In caso di evizione parziale della cosa, si osservano le disposizioni dell'art. 1480 e quella del secondo comma dell'articolo precedente.

Struttura gerarchica per l'articolo 1484 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni
  3. TITOLO III - Dei singoli contratti
  4. Capo I - Della vendita
  5. Sezione I - Disposizioni generali
  6. § 1 - Delle obbligazioni del venditore
  7. Art. 1484
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