Vendita di animali

Art. 1496 del Codice Civile


Nella vendita di animali la garanzia per i vizi è regolata dalle leggi speciali o, in mancanza, dagli usi locali. Se neppure questi dispongono, si osservano le norme che precedono.

Struttura gerarchica per l'articolo 1496 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni
  3. TITOLO III - Dei singoli contratti
  4. Capo I - Della vendita
  5. Sezione I - Disposizioni generali
  6. § 1 - Delle obbligazioni del venditore
  7. Art. 1496
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