Diritti costituiti dal compratore sulla cosa

Art. 1505 del Codice Civile


Il venditore che ha esercitato il diritto di riscatto riprende la cosa esente dai pesi e dalle ipoteche da cui sia stata gravata; ma è tenuto a mantenere le locazioni fatte senza frode, purché abbiano data certa e siano state convenute per un tempo non superiore ai tre anni.

Struttura gerarchica per l'articolo 1505 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni
  3. TITOLO III - Dei singoli contratti
  4. Capo I - Della vendita
  5. Sezione I - Disposizioni generali
  6. § 3 - Del riscatto convenzionale
  7. Art. 1505
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