Proroga dei contratti a termine

Art. 1535 del Codice Civile


Se alla scadenza del termine le parti convengono di prorogare l'esecuzione del contratto, è dovuta la differenza tra il prezzo originario e quello corrente nel giorno della scadenza, salva l'osservanza degli usi diversi.

Struttura gerarchica per l'articolo 1535 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni
  3. TITOLO III - Dei singoli contratti
  4. Capo I - Della vendita
  5. Sezione II - Della vendita di cose mobili
  6. § 5 - Della vendita a termine di titoli di credito
  7. Art. 1535
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