Durata massima della locazione di case

Art. 1607 del Codice Civile


La locazione di una casa per abitazione può essere convenuta per tutta la durata della vita dell'inquilino e per due anni successivi alla sua morte.

Struttura gerarchica per l'articolo 1607 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni
  3. TITOLO III - Dei singoli contratti
  4. Capo VI - Della locazione
  5. Sezione II - Della locazione di fondi urbani
  6. Art. 1607
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