Obblighi del locatore

Art. 1617 del Codice Civile


Il locatore è tenuto a consegnare la cosa, con i suoi accessori e le sue pertinenze, in istato da servire all'uso e alla produzione a cui è destinata.

Struttura gerarchica per l'articolo 1617 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni
  3. TITOLO III - Dei singoli contratti
  4. Capo VI - Della locazione
  5. Sezione III - Dell’affitto
  6. § 1 - Disposizioni generali
  7. Art. 1617
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