Incremento della produttività della cosa

Art. 1620 del Codice Civile


L'affittuario può prendere le iniziative atte a produrre un aumento di reddito della cosa, purché esse non importino obblighi per il locatore o non gli arrechino pregiudizio, e siano conformi all'interesse della produzione.

Struttura gerarchica per l'articolo 1620 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni
  3. TITOLO III - Dei singoli contratti
  4. Capo VI - Della locazione
  5. Sezione III - Dell’affitto
  6. § 1 - Disposizioni generali
  7. Art. 1620
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