Incapacità o insolvenza dell'affittuario

Art. 1626 del Codice Civile


L'affitto si scioglie per l'interdizione, l'inabilitazione o l'insolvenza dell'affittuario, salvo che al locatore sia prestata idonea garanzia per l'esatto adempimento degli obblighi dell'affittuario.

Struttura gerarchica per l'articolo 1626 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni
  3. TITOLO III - Dei singoli contratti
  4. Capo VI - Della locazione
  5. Sezione III - Dell’affitto
  6. § 1 - Disposizioni generali
  7. Art. 1626
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