Fondi destinati al rimboschimento

Art. 1629 del Codice Civile


L'affitto di fondi rustici destinati al rimboschimento può essere stipulato per un termine massimo di novantanove anni.

Struttura gerarchica per l'articolo 1629 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni
  3. TITOLO III - Dei singoli contratti
  4. Capo VI - Della locazione
  5. Sezione III - Dell’affitto
  6. § 2 - Dell’affitto di fondi rustici
  7. Art. 1629
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