Accollo di casi fortuiti

Art. 1637 del Codice Civile


L'affittuario può, con patto espresso, assumere il rischio dei casi fortuiti ordinari. Sono reputati tali i fortuiti che, avuto riguardo ai luoghi e a ogni altra circostanza, le parti potevano ragionevolmente ritenere probabili.

È nullo il patto col quale l'affittuario si assoggetta ai casi fortuiti straordinari.

Struttura gerarchica per l'articolo 1637 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni
  3. TITOLO III - Dei singoli contratti
  4. Capo VI - Della locazione
  5. Sezione III - Dell’affitto
  6. § 2 - Dell’affitto di fondi rustici
  7. Art. 1637
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