Divieto di costituzione di dote

Art. 166-bis del Codice Civile


((È nulla ogni convenzione che comunque tenda alla costituzione di beni in dote)).

Struttura gerarchica per l'articolo 166-bis del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO PRIMO - Delle persone e della famiglia
  3. TITOLO VI - Del matrimonio
  4. Capo VI - Del regime patrimoniale della famiglia
  5. Sezione I - Disposizioni generali
  6. Art. 166-bis
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