Trasporto con rispedizione della merce

Art. 1699 del Codice Civile


Se il vettore si obbliga di far proseguire le cose trasportate, oltre le proprie linee, per mezzo di vettori successivi, senza farsi rilasciare dal mittente una lettera di vettura diretta fino al luogo di destinazione, si presume che egli assuma, per il trasporto oltre le proprie linee, gli obblighi di uno spedizioniere.

Struttura gerarchica per l'articolo 1699 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni
  3. TITOLO III - Dei singoli contratti
  4. Capo VIII - Del trasporto
  5. Sezione III - Del trasporto di cose
  6. Art. 1699
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