Esecuzione sui beni e sui frutti

Art. 170 del Codice Civile


((La esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia)).

Struttura gerarchica per l'articolo 170 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO PRIMO - Delle persone e della famiglia
  3. TITOLO VI - Del matrimonio
  4. Capo VI - Del regime patrimoniale della famiglia
  5. Sezione II - Del fondo patrimoniale
  6. Art. 170
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