Diritto di accertamento dei vettori successivi

Art. 1701 del Codice Civile


I vettori successivi hanno diritto di far dichiarare, nella lettera di vettura o in atto separato, lo stato delle cose da trasportare al momento in cui sono loro consegnate. In mancanza di dichiarazione, si presume che le abbiano ricevute in buono stato e conformi alla lettera di vettura.

Struttura gerarchica per l'articolo 1701 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni
  3. TITOLO III - Dei singoli contratti
  4. Capo VIII - Del trasporto
  5. Sezione III - Del trasporto di cose
  6. Art. 1701
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